Romania in causa sui ritardi alle farmacie

A legal deadline ignored as pharmacies extend the state a forced, indefinite credit line.
Composizione immagine · tobriefUna farmacia che dispensa medicinali rimborsati dallo Stato deve comunque pagare puntualmente grossisti, personale e affitto. Se il rimborso pubblico arriva tardi, l’anticipo resta sulle sue spalle: credito bancario, fornitori pagati a loro volta in ritardo, scorte ridotte. È su questo meccanismo che la Commissione europea ha deferito la Romania alla Corte di giustizia dell’UE, il massimo tribunale dell’Unione. Secondo Bruxelles, la CNAS, l’ente pubblico che rimborsa le farmacie romene per i farmaci dispensati, avrebbe pagato con ritardi così lunghi e sistematici da violare le regole del mercato unico.
Tre avvertimenti, nessuna soluzione
Lo strumento giuridico scelto dalla Commissione è la direttiva sui ritardi di pagamento, una norma europea che impone alle amministrazioni pubbliche termini rigidi per saldare i fornitori. Gli enti sanitari hanno fino a 60 giorni, più di altri soggetti pubblici, ma non un diritto indefinito a rinviare i pagamenti.
Bruxelles ha avvertito la Romania tre volte in due anni: una lettera di messa in mora nell’aprile 2024, seguita da due pareri motivati, cioè richieste formali di correggere la violazione prima del ricorso alla Corte, nel febbraio 2025 e nel gennaio 2026. Poiché la risposta romena è rimasta insufficiente, la Commissione ha scelto la via giudiziaria. Le stesse comunicazioni inviate da Bucarest hanno mostrato la dimensione del problema: la CNAS continuava a pagare le farmacie con un ritardo medio di 62-79 giorni oltre il limite legale di 60 giorni (Stiri pe surse).
La CNAS contesta questa lettura. Sostiene che il caso riguardi una situazione ormai superata, che gli arretrati siano stati smaltiti tra ottobre 2025 e aprile 2026 e che all’8 luglio 2026 i pagamenti dei medicinali fossero in regola (Digi24). Sul piano giuridico, però, conta che cosa la Romania avesse effettivamente corretto quando la procedura d’infrazione è arrivata alla fase decisiva. Un ricorso per infrazione valuta una condotta in un periodo determinato: ciò che lo Stato convenuto sistema dopo il deferimento può attenuare l’impatto politico, ma non cancella retroattivamente la violazione.
Che cosa dice alla Romania il precedente italiano
La Corte si è già pronunciata su un caso quasi identico. In Commission v Italy (C-122/18), ha stabilito che l’Italia aveva violato la direttiva sui ritardi di pagamento perché le amministrazioni pubbliche pagavano concretamente in ritardo. Non bastò che Roma avesse recepito formalmente la direttiva nel diritto nazionale, né che i fornitori non pagati potessero in teoria fare causa. Il criterio era semplice: lo Stato pagava davvero entro i termini? La risposta fu no.
Quel precedente pesa contro Bucarest. Se la Commissione dimostrerà che la CNAS ha pagato oltre il limite di 60 giorni durante il periodo contestato, la Romania rischia una constatazione analoga. L’Italia reagì costruendo una piattaforma di monitoraggio dei pagamenti della pubblica amministrazione e migliorò abbastanza da consentire alla Commissione di chiudere il caso (IFEL). La difesa romena del «problema storico» diventa credibile solo se accompagnata da dati comparabili e duraturi, capaci di mostrare che la CNAS paga stabilmente entro 60 giorni, non da una sanatoria una tantum arrivata in tempo per smussare gli effetti di una sentenza.
La Romania non è certo l’unico Paese a trattare i rimborsi tardivi come una leva di bilancio. In Polonia, il fondo sanitario nazionale ha proposto cicli di liquidazione che costringerebbero gli ospedali a curare prima i pazienti e ad attendere mesi per essere pagati, finanziando di fatto lo Stato con il proprio capitale operativo (Rzeczpospolita). In Ungheria, i ritardi nei pagamenti ospedalieri si sono gonfiati negli anni anche attraverso interessi di mora accumulati in lunghi contenziosi (Portfolio). Ma la Romania è il primo Stato membro che la Commissione porta davanti alla Corte per questa pratica.
Una regola circoscritta, ma con denti veri
L’UE non gestisce i sistemi sanitari nazionali. I Trattati lasciano agli Stati membri l’organizzazione e il finanziamento dei servizi sanitari (articolo 168 TFUE). La Commissione sta applicando una regola più stretta: quando uno Stato usa farmacie private per erogare assistenza sanitaria pubblica, deve pagarle entro il termine previsto dalla legge. La direttiva nasce proprio per evitare che le amministrazioni sfruttino il potere d’acquisto pubblico scaricando sui fornitori più piccoli costi di finanziamento nascosti. Usare le farmacie come cuscinetto di cassa viola il mercato unico; non è una prerogativa sovrana.
Se la Corte condannasse la Romania e la CNAS continuasse a non conformarsi, la Commissione potrebbe tornare davanti ai giudici sulla base dell’articolo 260 TFUE, la procedura prevista dai Trattati per chiedere sanzioni finanziarie giornaliere quando uno Stato ignora una sentenza. Un verdetto contro Bucarest servirebbe anche da avviso agli altri Paesi membri con abitudini simili. La difesa romena, a questo punto, dipende meno dal definire storici gli arretrati che dal dimostrare che la CNAS continuerà a pagare puntualmente.
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